Statuto
E’ costituita un'Associazione non a scopo di lucro denominata "CI SIAMO ANCHE NOI - ONLUS". L’associazione ha finalità e scopo di solidarietà sociale e non persegue fini di lucro. L’associazione sosterrà iniziative di autogestione di piccole unità imprenditoriali; servizi di interpretariato e facilitazione linguistica; mediazione culturale, animazione interculturale, creazione di Centri di ascolto, laboratori linguistici; servizi di assistenza domiciliare, servizi alle persone, ristorazione, gestione del tempo libero, attraverso la collaborazione con persone singole, enti pubblici o privati, anche utilizzando al meglio le risorse esistenti sul territorio, coordinando e integrandosi ad altri enti locali (provinciali, regionali o nazionali), o collegandosi ad altri organizzazioni simili all’ estero. L’associazione ha sede in Pavia, Via dei Mille n. 101. La durata dell’associazione e’ illimitata. I rapporti fra gli associati, il funzionamento e l’organizzazione dell’Associazione sono regolati dalle disposizioni del presente atto costitutivo e dello statuto sociale che, firmato dalle comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “A”, quale sua parte integrante e sostanziale. Il patrimonio è costituito: In casodi scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Sono soci coloro (persone fisiche e giuridiche od enti collettivi) che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che, condividendo le finalità dell’associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio di amministrazione e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio di amministrazione. Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il mese di febbraio di ogni anno. Gli associati hanno uguali diritti, compreso quello di voto, e uguali obblighi nei La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio di amministrazione. L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il consiglio di amministrazione procederà alla redazione del bilancio da presentare per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all’assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione , devono essere tenuti presso la sede dell’associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L’associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di componenti da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. L’assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l’universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. L’assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri e dei revisori dei conti. Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax, posta elettronica, purchè il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione da parte di tutti gli associati; avviso da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza. Ogni socio ha diritto di voto nelle assemblee, qualunque sia l’oggetto della deliberazione, ivi comprese le modifiche dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi. L’assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente, assistito dal segretario eletto dall’assemblea. Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano. L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto dell’indicazione dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di Cui all’art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del C.C. nonchè quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.ART. 1 (Denominazione)
L’associazione assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l’acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.ART. 2 (Finalità)
Essa intende svolgere ogni tipo di attività rivolta alla promozione ed assistenza sociale, alla promozione culturale e sportiva dilettantistica della comunità e del territorio in cui opera, cercando il migliore inserimento delle persone nel contesto sociale della zona di residenza, privilegiando l’interscambio culturale tra minoranze etniche e popolazione predominante; si fonda sull’affermazione dei diritti e delle pari opportunità, sulla solidarietà attiva e la cooperazione.
In particolare, quindi, l’attività dell’associazione sarà diretta ad arrecare benefici
a persone svantaggiate in ragione di condizioni economico-sociali, in particolare in ragione dell’appartenenza a minoranze etniche o della condizione di straniero immigrato.
L’associazione opererà a diversi livelli (locale, provinciale, regionale, ecc.) di aggregazione ed organizzazione, per tutelare i diritti e promuovere la partecipazione alla vita attiva della località in cui risiedono dei soggetti a cui beneficio è rivolta l’attività dell’associazione, per valorizzarne le capacità e i saperi, per sostenere l’autonomia e l’autogestione.
L’associazione promuoverà:
L’associazione potrà altresi’ svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonche’ tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purchè nei limiti consentiti dalla legge.
L’associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale, ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. c del D.P.R 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche e del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
E’ in ogni caso esclusa, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonchè di fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione.ART. 3 (Sede)
ART. 4 (Durata)
ART. 5 (Patrimonio)
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate della ONLUS sono costituite:
a) dalle quote associative
b) dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale quale ad esempio:
Le quote sono intrasferibili e non rivalutabili.ART. 6 (Associati)
L’ammissione è deliberata dal Consiglio di amministrazione, ed ha effetto dalla data della deliberazione.
L’ammissione all’associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
Le quote sono intrasferibili.ART. 7
Eventuali SOCI onorari possono essere dispensati dal versamento della quota associativa.ART. 8
confronti dell’associazione.
Essi devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente Statuto e quelle dei regolamenti che verranno esaminati dal consiglio di amministrazione e la Osservanza è obbligatoria per gli asssociati.ART. 9
Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio di amministrazione, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio di amministrazione in caso di:
a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento della quota associativa;
b) violazione delle norme etiche o statutarie
c) interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
d) condotta contraria alle leggi e all’ordine pubblico.
L’apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata.
La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata. I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.ART. 10 (Bilancio ed utili)
ART. 11
Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.ART. 12 (Amministrazione)
Il consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente e un segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’assemblea dei soci.
Nessun compenso è dovuto al presidente.
Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una voltà all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal piu’ anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il consiglio è investito dei piu’ ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’assemblea; compila il regolamento per il funzionamento dell’associazione, la cui osservanza è Obbligatoria per tutti gli associati.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea dei soci.ART. 13 (Assemblee)
Nell’assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.ART. 14
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.ART. 15 (Consiglio Direttivo – funzioni)
L’avviso di convocazione dell’assemblea fisserà anche la data per un’eventuale assemblea di seconda convocazione, nel caso la prima dovesse andare deserta.ART. 16
L’assemblea delibera validamente con le maggioranza previste dall’art.21 del C.C.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri devono astenersi dal voto.
Non sono ammessi voti per corrispondenza.ART. 17
Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.ART. 18
ART. 19 (Scioglimento)
ART. 20 (Rinvio)
F.to Ivy Kasirye
F.to Engracia de Jesus Lopez Calderon
F.to Carmen Pilar Silva Segura
F.to Marco Marchetti notaio (L.S.)
Pavia 20 ottobre 2004

